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Battipaglia, condoni rigettati sulla fascia costiera: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

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Condoni rigettati sulla fascia costiera, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Con le sentenze 4425 e n. 4527 relative a condoni negati dal Comune sulla fascia costiera per far rispettare la Zona Speciale Forestale a Tutela soggetta a vincolo di inedificabilità
assoluta, il Consiglio di Stato ha confermato l’azione dell’Amministrazione del Sindaco Francese con l’assessore allo Sviluppo Urbano Davide Bruno.

La giustizia amministrativa dà ragione all’operato dell’Ente che con il proprio “ufficio condono” attraverso il funzionario istruttore Ing. Alfredo Tartaglia aveva provveduto a
bocciare le istanze di condono affermando che la normativa dello strumento urbanistico vigente prescrive, per tale zona, il divieto di alterazione dello stato di fatto, senza
prevedere alcun indice di sfruttamento volumetrico (è consentita unicamente la localizzazione di impianti sportivi non permanenti).Al Comune di Battipaglia viene riconosciuta la
correttezza della decisione visto l’insanabilità degli interventi eseguiti in quanto ricadenti nella Zona Speciale Forestale a Tutela, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

Correttamente, pertanto, l’amministrazione prima e il Tribunale poi, hanno rilevato che, in base all’art. 33, comma 1, della legge n. 47/1985, i due manufatti degli appellanti,
realizzati successivamente alla imposizione del suddetto vincolo, non potevano ottenere il condono edilizio.

Nel secondo provvedimento impugnato il Comune ha evidenziato che gli interventi edilizi in contestazione non possono essere sanati perché l’area in argomento è stata riconosciuta
di notevole interesse pubblico e soggetta al DM 22.7.1968 e, quindi, alla l. 1497/1939 e che, inoltre, sussiste il vincolo di tutela rientrante nella fascia di profondità di
trecento metri dalla linea di battigia ai sensi dell’art. 142, I co.,lett. a) d.lgs. 42/2004. Vincoli che rendono impraticabile la sanatoria degli interventi edilizi in contestazione”.

Anche qui l’impugnato provvedimento di diniego scaturisce, inoltre, dall’appartenenza (acclarata in sede di verificazione) dell’area interessata dall’intervento abusivo alla Zona Speciale
Forestale a Tutela, di cui al P.R.G. approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 30/3/1972, n. 1636.
Proprio qualche settimana fa il Comune aveva presentato per la prima volta una mappatura del litorale con le zone acquisite al Patrimonio comunale a seguito di abusi,
i condoni rigettati e le strutture demolite.

Prosegue l’opera di difesa della fascia costiera e dell’area pinetata contro gli abusi e a difesa della legalità come presupposto fondamentale dello sviluppo turistico.

Davide Bruno
Assessore Sviluppo Urbano e fondi comunitari

fonte comunicato stampa