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Battipaglia ordinanza di chiusura 25 e 26 aprile e 1° maggio 2020, delle attività commerciali

ORDINANZA N.91 DEL 21 Aprile 2020 ——————————————————————————
LA SINDACA Visto: – la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU n.26 del 1-2-2020); – il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n.6, ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23-2-2020); – il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9, ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.53 del 2-3-2020); – la LEGGE 5 marzo 2020, n.13, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” (GU n.61 del 9-3-2020); – il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18, ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.70 del 17-3-2020); – il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.19, ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (GU n.79 del 25-3-2020); – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23, ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU n.94 del 8-4-2020); – Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n.97 del 11-4-2020); Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla N.1 alla N.32, emesse rispettivamente a partire dal 24 febbraio 2020 sino a tutto il 12 aprile 2020; Richiamata l’Ordinanza Sindacale N.89 del 14 Aprile 2020, prot. gen. n.24292, mediante le quale venivano prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le ulteriori limitazioni rispetto a quanto disposto sia dal Governo che dalla Regione Campania, sempre quali misure locali tese al contenimento del contagio, fissando per altro, per le attività commerciali consentite, le seguenti regole generali: 1. Su tutto il territorio comunale, dal 14 Aprile sino a tutto il 3 maggio 2020, gli orari di apertura delle attività commerciali al dettaglio e di servizi per la persona, come al momento consentite e così come riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 al DPCM 10 Aprile 2020, sono limitate alla sola fascia oraria quotidiana dalle ore 06:00 alle ore 19:00; 2. Sono recepite sul territorio comunale le ulteriori limitazioni in materia di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri oltre che di vestiti per bambini e neonati come recate dalla richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.32 del 12 Aprile 2020; 3. Sono esonerate dalle limitazioni orarie di cui al punto 1) le seguenti attività commerciali:
a. Farmacie e parafarmacie;
PEC: [email protected]
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b. Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; c. Attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione e/o per
corrispondenza; Evidenziato l’approssimarsi di due festività nazionali ravvicinate: Festa della Liberazione sabato 25 Aprile e Festa dei Lavoratori venerdì 1° maggio; Ravvisata la necessità: a) di adottare provvedimenti che mirino a contenere, quanto più possibile e nei limiti ovviamente del consentito, la
potenziale mobilità attesa per i predetti giorni festivi; b) agevolare le Forze dell’Ordine nelle attività di presidio del territorio nelle predette giornate festive; c) consentire al personale impegnato nelle attività commerciali un turno di riposo in occasione di dette festività
dopo un periodo di intenso e continuativo lavoro; Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dettare disposizioni che da un lato mirino ad un incremento delle attività di presidio del territorio proprio nel fine settimana (sabato 25 aprile e domenica 26 aprile) per venerdì 1° maggio, dall’altro limitare nelle stesse giornate al minimo consentito le motivazioni per spostamenti di cittadini, seppure temporanei, proprio per favorire le predette attività di controllo da parte delle Forze di Polizia, operando quindi una chiusura temporanea della attività commerciali consentite nelle stesse giornate; Visto:
– L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante
“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; – L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); – l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della
Protezione Civile”; – l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della
protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale;
ORDINA Per le motivazioni riportate in premessa: 1. la chiusura totale nelle giornate del 25 e 26 aprile 2020 e del 1° maggio 2020, delle attività commerciali al dettaglio e di servizi per la persona, al momento consentite e come riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 al DPCM 10 Aprile 2020; 2. Sono esonerate dalla chiusura totale di cui al punto 1) le seguenti attività commerciali:
a. Farmacie e parafarmacie; b. Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; c. Attività di commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione e/o per
corrispondenza;
DISPONE Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, presso l’ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO – al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected];
DISPONE, infine – La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia; – La trasmissione di copia del presente provvedimento:
➢ Polizia Municipale a mezzo applicativo Folium; ➢ Alla stazione Carabinieri di Battipaglia: [email protected]; ➢ Commissariato di P.S. di Battipaglia: [email protected]; ➢ Comando Compagnia Guardia di Finanza di Eboli: [email protected]; ➢ Segretario Generale a mezzo applicativo Folium ➢ Ai Dirigenti Comunali a mezzo applicativo Folium;
Palazzo di Città, 21 Aprile 2020;
Per istruttoria:
Centro Operativo Comunale Funzione 1: Tecnica e Pianificazione f.to Ing. Carmine SALERNO
LA SINDACA f.to Cecilia FRANCESE