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De Luca: ordinanza numero 56

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COVID-19, ORDINANZA SU SALE GIOCHI, TEATRI, DISCOTECHE

🔴 #CORONAVIRUS: ho appena firmato l’ordinanza n. 56 del 12/06/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza, in sintesi, prevede:

– riapertura sale gioco, sale bingo, sale scommesse
– riapertura discoteche per ascolto musica, consumazioni al bar e ristorazione. Ancora escluso il ballo.
– aggiornamento linee guida per gli spettacoli al chiuso e all’aperto (oltre mille spettatori all’aperto, oltre 200 al chiuso compatibilmente con la capienza delle sale).
– Viene dato mandato alle Aziende Sanitarie, fermo restando il divieto di assembramento, di regolamentare in sicurezza l’accesso nei reparti di familiari, accompagnatori e visitatori.
– Si conferma l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto fino al 21 giugno 2020.

Scarica il testo dell’ordinanza e gli allegati:

https://bit.ly/2AY5DLj
https://bit.ly/2zwgw6O
https://bit.ly/3e3URC4
https://bit.ly/2XWVA2g
https://bit.ly/2Akys4N

Ordinanza n. 56 del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“1.1.A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 luglio 2020:
– è consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività
di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo,
al chiuso
– è consentita la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o
ricreative nel rispetto del protocollo allegato sub
2 Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al
documento allegato sub 1 alla presente Ordinanza, concernenti la gestione di eventuali casi
positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a
soggetti non aventi residenza o domicilio nello stesso.
1.2.A decorrere dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020:
– è consentita la riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel
rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente Ordinanza;
– è consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo,
nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla presente ordinanza, approvate ad aggiornamento ed
integrazione delle misure di cui al documento allegato sub D) 2020,
pubblicata sul BURC in pari data;
– la fruizione delle spiagge libere è consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla presente
Ordinanza, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate allegato sub 1
in pari data.
1.3. utilizzo delle mascherine, al chiuso. A decorrere dal 22 giugno 2020, senza, ma non nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia
assicurata.
1.4. 1 luglio 2020 è consentito lo svolgimento di attività congressuali, purchè nel rispetto
delle misure di sicurezza allegate sub F) del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari
data.
1.5. alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di
disciplinare ed organizzare, accesso di accompagnatori e
visitatori nelle sale di attesa e nei reparti,

1.6. A decorrere dalla data del 16 giugno 2020, è dato mandato alle AASSLL di effettuare, in raccordo con controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test
diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili
con il virus COVID-19. Resta confermato per i viaggiatori Dagli eventuali controlli
disposti competente presso le stazioni e i moli di imbarco.
1.7. Fermo quanto previsto dal presente provvedimento, restano confermate le ordinanze regionali nn. 48-55
con le quali è stata già disposta la ripresa delle attività economiche e sociali – ivi comprese le aree gioco per
bambini, le ludoteche e i campi estivi – chiuso, che restano consentite purchè svolte in
conformità con i protocolli allegati alle medesime e s.m.i.
2.
diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente
provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una
somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di
un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’ attivita’
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi , decreto-legge n.33/2020, al Ministro
della Salute ed è notificata Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, all’Autorità Portuale
ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi”.