Il presidente Vincenzo De Luca ORDINA 1. E’ consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 e 30 settembre 2020 entro il limite massimo di n. 1000 spettatori, a condizione del pieno rispetto – da parte delle società, dei gestori e degli utenti- delle seguenti disposizioni, dettate dall’art.1, comma 6, lett. e) del DPCM 7 agosto: – la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, per l’intera durata dell’evento, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che, in base alla disciplina vigente, non sono soggette a distanziamento interpersonale. Dette persone potranno sedere accanto, salvo l’obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri spettatori; – obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di ingresso ove la temperatura sia superiore a 37,5 C°; – obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto; nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni: – obbligo di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso alla previa igienizzazione delle mani; – divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi; – vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento; registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli pagina disponibili, su richiesta, alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing; – pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti; – divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale; – divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita; – scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato; – presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali; – non è consentita l’attività di bar, bouvette, distributori automatici. 2. La disposizione di cui al punto 1.3 dell’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020, a mente della quale “Anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di cui al successivo punto 1.4. e/o al DPCM 7 settembre 2020, è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 °C” è integrata con il seguente periodo: “Con riferimento agli esercizi commerciali di piccola quadratura, ove la misurazione della temperatura non sia possibile per la conformazione della postazione degli operatori (ad esempio, ambienti blindati) e/o perché vi operi un solo addetto, l’obbligo della misurazione della temperatura può essere derogato a condizione che l’accesso dell’utenza ai locali commerciali sia limitata ad una singola presenza per volta”. 3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto- legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Fonte Nota stampa DE LUCA