COVID-19, MISURE PER LIMITARE LA MOBILITÀ
Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata oggi un’Ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, per stabilire, da questo fine settimana, controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino, per un’operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi.
Si dispone, ugualmente, per il periodo festivo, il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale.
È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio.
Napoli, 10 dicembre 2020
Fonte nota stampa
Ecco l’Ordinanza n. 96
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 12 dicembre
2020 e fino al 7 gennaio 2021:
1.1. è dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, controlli a
campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA)
nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché
Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali,
nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di
sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di
positività allo screening;
1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente
Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le
singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
1.3. è fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul
territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo di cui al punto 1.1., al fine di rilevare eventuali
arrivi o spostamenti in violazione delle vigenti disposizioni e dell’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
1.4. è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorchè ubicate sul territorio regionale,
salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3
dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del
codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a
titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi
in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per
l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali
sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di
cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai
sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di
reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione
regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le
Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle
province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle
Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA