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De Luca, ordinanza chiusura scuole

DE LUCA, CAMPANIA ZONA ARANCIONE. ORDINANZA

Ordinanza De Luca:
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021:
– è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei
servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché delle Università;
– restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto
scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.2. si richiamano le Aziende Sanitarie alla puntuale applicazione delle disposizioni
relative alle Azioni di risposta Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing) di cui
alla circolare del Ministero della Salute n.3787/2021(“Aggiornamento sulla
diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e
misure di controllo”);
1.3. in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 41- Sintesi nazionale
Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute- Istituto
Superiore della Sanità e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti
virali a maggiore trasmissibilità:
– si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con
persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie
e di rimanere a casa il più possibile;
si ribadisce l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie,
compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di
isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da ultimo con la menzionata
circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
– si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle
disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente
provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede
di sua esecuzione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di
competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e
accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16)
con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai
comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità
di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio
Scolastico Regionale, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Vincenzo De Luca
 
Comunicato Stampa