Chiarimento n. 38 del 21 ottobre 2020.
Con riferimento all’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul
territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e, in particolare, alle
disposizioni di cui al punto 4., 4.1. e 4.2., concernenti la cd. “zona rossa” nel territorio del Comune
di Arzano,
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, richiamato nell’Ordinanza n. 82/2020,
SENTITA la competente ASL NA 2 Nord,
si precisa quanto segue
1. La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale
esterna all’area urbana.
2. Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione
si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile
2020, che si riportano in calce al presente atto. Sono pertanto sospese le attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’
individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le
parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati.
Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad
assicurare la continuità della filiera produttiva.
3. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo
svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi
non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale,
ove necessario.
De Luca
Fonte nota stampa