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De Luca, ecco l’ordinanza numero 82

de luca, stretta su matrimoni e movida: le critiche delle associazioni di categoria

Ordinanza n. 82 della Regione Campania del governatore Vincenzo De Luca:”1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 31 ottobre
2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e
secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità
ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa
valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
2. E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della
situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi
connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della
scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.
3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati
alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia
di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli
spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessità .
E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio
del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali
e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione
(bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta
eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e
servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.
4.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano
(NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e
nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai
sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse,
limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette
attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal
territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie, come
individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove
necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita
effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per
le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio
di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento
in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni
per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni
per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo
del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per
una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai
sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso
di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e
quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza
dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto
dell’Avvocatura regionale.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
8. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione
Campania, all’ANCI Campania, ai Dirigenti Scolastici, al Comune di Arzano ed è pubblicata sul
sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.”
DE LUCA
Fonte Nota stampa