ORDINANZA n. 54 del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
Fatta salva l¶adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell¶evoluzione della situazione
epidemiologica, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 3 giugno e fino al 15 giugno 2020, si applicano
le seguenti disposizioni:
³1.1 Disposizioni in tema di trasporti.
E¶ disposta la nuova programmazione dei servizi di
trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è
confermata la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in
ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando
nell¶organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo,
è disposta l¶attivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante
un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. Le Aziende di trasporto sono
tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania
nonché all¶Autorità marittima competente i programmi di servizi proposti, al fine della valutazione
in ordine alla eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione di rischi di
sovraffollamento, tenuto conto delle limitazioni geomorfologiche delle aree portuali.
1.2.Le aziende di trasporto comunicano i programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla
Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l¶espletamento del
servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata
sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla
Direzione Mobilità della Regione Campania. E¶ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione
Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di
eventuali esigenze di interesse pubblico.
1.3 E¶ fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle
misure precauzionali, ivi compreso l¶utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle
vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall¶Unità di Crisi regionale e
successivamente pubblicate sul sito web della Regione.
2. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.
2.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d¶Italia o dall¶estero, in conformità alla disciplina
statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in
caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove
appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente
determinazione.
2.2. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno,
Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri,
con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all¶aeroporto, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5
C, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole
stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento.
2.3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 2.2., d¶intesa con la Protezione civile
regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la
Protezione Aziendale di RFI, è demandata l¶organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione
della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi
adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva
competenza.
3. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal
precedente punto 2. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti
disposizioni:
3. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall¶estero, nei casi consentiti:
– obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di
linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
– obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la pi
celere organizzazione dei controlli sanitari;
– obbligo di presentarsi all¶imbarco almeno un¶ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore
a 37,5 c.c., al test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con
disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell¶esito del tampone molecolare nasofaringeo;
3.2.Spostamenti infraregionali:
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di
Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo di presentarsi all¶imbarco almeno un¶ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di
temperatura superiore a 37,5C, a test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con
disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell¶esito del tampone molecolare nasofaringeo.
Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere
a disposizione delle ASL competenti e dell¶Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni
obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l¶organizzazione dei
controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente
Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali
di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
3.3.Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d¶intesa con la Protezione civile
regionale e le altre Forze dell¶Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione
della ASL competente, è raccomandata la pi ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per
l¶ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la rilevazione della temperatura
corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per
quanto di rispettiva competenza.
4. E¶ dato mandato alle AASSLL competenti per territorio di assicurare, in stretto raccordo con l¶Unità di
Crisi regionale, ogni utile coordinamento con le strutture ricettive eventualmente interessate per la
gestione di eventuali casi sospetti e dei relativi cd. ³contatti stretti´, nonché per la presa in carico di
eventuali casi positivi tra soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale,
nell¶osservanza delle disposizioni vigenti, ivi compresa la circolare del Ministero della Salute del 29
maggio 2020, raccomandando di sottoporre a tampone anche i cd. ³contatti stretti´ e, all¶esito, di adottare.
conseguenziali provvedimenti ai sensi dell¶art.1, comma 7 del decreto legge n.33/2020 e relative circolari
applicative.
5. E¶ dato mandato all¶Unità di Crisi regionale, di concerto con le AASSLL e l¶ANCI e sentiti i competenti
uffici del Ministero della Salute, di condividere, entro 3 gg. dalla data del presente provvedimento, un
protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e
dei cd. ³contatti stretti´ rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio
sul territorio regionale.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell¶art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro
della Salute ed è notificata all¶Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle Autorità Portuali ed
è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.