Ordinamza n. 88 del governatore De Luca. 1.Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 7 novembre 2020, con riferimento
al territorio del Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE),
sono prorogate le seguenti misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativi
chiarimenti:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar,
ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio,
fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse
all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo
individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato
allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono
esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività
finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere
professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i
mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per
esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra
individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche
lavorative – non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento nei
limiti in cui la presenza al lavoro risulti strettamente necessaria;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per
comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso
consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale
impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché
degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.1,
e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino
strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e
sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal
territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Con riferimento ai territori di cui al punto 1. resta ferma la chiusura delle strade secondarie,
come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL
competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno continuano l’effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi
esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali
determinazioni di competenza.
4. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in
sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-
legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie
(DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali
ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai
comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
7. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità
di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, al Comune di
Marcianise e di Orta d’Atella ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania,
nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
Fonte Nota Stampa