COVID-19, ORDINANZA WEDDING +++
Si trasmette l’Ordinanza n.76 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, contenente misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid, in relazione al comparto “wedding”.
Napoli, 3 ottobre 2020
Ordinanza. N. 76
1. Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore
determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della
situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per
gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto
previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno
essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del
29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato
Protocollo;
1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai
gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di
comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail:
[email protected], ogni sette giorni, il calendario degli eventi in
programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine
e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva
competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.
1.3. È dato mandato all’Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in
raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell’attuazione
del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano
epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti.
1.4. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di
cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.5. Ai fini della partecipazione del pubblico alla partita di campionato di serie A Benevento vs
Bologna in programma a Benevento il giorno 4 ottobre 2020, restano confermate le
disposizioni di cui all’ Ordinanza n.73 del 25 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari
data.
1.6. Sono altresì prorogate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.72 del 24 settembre 2020
(“Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività
economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio
di contagio”), ivi compreso l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la
mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere
dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore
vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati
con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; ed ivi comprese,
altresì, le misure di sicurezza obbligatorie prescritte dalla menzionata ordinanza per i titolari
di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle
violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge
n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali
e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento
delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la
chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il
periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4,
comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del
presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata
nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale
all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le
Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato,
sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute e al Ministro dello Sport ed
è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all’ANCI Campania,
alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania,
nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
Fonte nota stampa