Ordinanza n. 87 del presidente De Luca limitazioni mobilità. 1.Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e
fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di
contenimento e prevenzione dei contagi:
1.1. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e
comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli
altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento
previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30
è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono
esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti,
assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque
ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;
1.3 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o
residenza, se non strettamente necessario.
In ogni caso:
a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di
salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro;
b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio
abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono
consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,
scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti
connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio-
assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni
caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni
italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);
1.4 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai
sensi del punto 1.3 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto
producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo
650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa,
si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’
da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la
chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo
di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le
sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale, all’irrogazione della sanzioni, principali e
accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il
supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5.La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione, all’ANCI
Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA
Fonte nota stampa