COVID-19, LIMITAZIONI A SPOSTAMENTI E TRASPORTI
Sarà a breve firmata dal Presidente Vincenzo De Luca l’Ordinanza n.9, che prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all’evoluzione del contesto epidemiologico.
Se ne anticipano i contenuti.
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:
1) Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
– è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021;
– è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
2) con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
– sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile;
3) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
4) I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono trasmessi alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
5) Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
6) È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
7) È demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
Napoli, 15 marzo 2021
Comunicato stampa
ORDINANZA
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:1.1. con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
– è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di
verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione
professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti
dall’art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini
del relativo svolgimento;
– è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle
autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
1.2. con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
– sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio
della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di
necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.
1.3.Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del
trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento
non superiore al 50 per cento.
1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la
rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive
esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
1.5. I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono comunicati alla Direzione
Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio.
Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il
potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre
modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al
perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
1.6. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione
dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
1.7. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova
programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle
stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
1.8. È demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione
dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di
eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di
contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell’11 marzo
2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi
alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o
all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e
limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il
pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del
2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa,
si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’
da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure
disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte.
All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario
per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’
disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di
competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie,
provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto
dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando
le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi
regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, all’ANCI Campania e alla Direzione Trasporti della Regione Campania ed è pubblicata
sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA