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Ordinanza numero 97 del governatore De Luca

de luca, stretta su matrimoni e movida: le critiche delle associazioni di categoria

ORDINANZA n. 97 del presidente De Luca.
“:1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, con decorrenza dal 13 dicembre 2020 e fino al 19 dicembre 2020, è prorogata l’efficacia
dell’Ordinanza n.94 del 3 dicembre 2020 e, per l’effetto, con riferimento al territorio del Campo Rom di
Napoli (Circumvallazione Esterna) sono prorogate le seguenti misure:
1.1. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso il menzionato Campo Rom di Napoli
(Circumvallazione Esterna) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento
dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima
necessità;
1.2. fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, è fatto divieto di transito in ingresso e in uscita
dal Campo Rom;
1.3. ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o
dimora sita nel campo Rom e di rimanervi in regime di isolamento domiciliare nonché di sottoporsi a
tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso
ed in uscita dal Campo Rom da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato
nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo
svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di
protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area
indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;
1.4. il Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile
e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la
somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del
presente provvedimento;
1.5. nell’area interessata dal presente provvedimento e ai relativi varchi di ingresso è assicurato, da parte
delle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale il necessario presidio,
secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti;
1.6. la ASL competente – d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno- assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione
interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi
regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza;
1.7. l’ASL competente assicura altresì, all’interno del Campo, una postazione fissa per attività di
ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini di cui al punto 1.1.;
1.8. la vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità
competenti.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3
dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del
codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a
titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi
in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per
l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del
[13/12, 18:57] Antonio Elia: decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali
sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di
cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai
sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di
reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione
regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le
Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle
province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle
Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA”
Fonte nota stampa