Ordinanza n. 83 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca:”Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020
e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle
attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o
residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al
proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di
domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.
Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove
necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o
d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe
sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad
esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi)
attestante il motivo autocertificato.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono
punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio
di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento
in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni
per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni
per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo
del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per
una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai
sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso
di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e
quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza
dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede
la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto
dell’Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi
proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di
Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione
Campania, all’ANCI Campania, ai Dirigenti Scolastici, ed è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA”
CHIARIMENTO
Covid-19, chiarimento Ordinanza n. 83 +++
Con l’Ordinanza n.83 di oggi, è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano.
La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità.
La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere.
Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.
Fonte nota stampa