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De Luca, ordinanza numero 86

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Ordinanza n. 86 del presidente De Luca:”Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica
quotidianamente rilevata:
1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su
tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza
per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività
destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui
svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico,
delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività
didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle
Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già
programmate in presenza dal competente Ateneo;
1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio
regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di
effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;
1.3 con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le
aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali
in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così
modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente
titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo
la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e
degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali
esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la
massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui
propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle
stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i
programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale
determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e
prevenzione dei rischi di ulteriori contagi;
1.4 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 4 novembre 2020, con
riferimento al centro urbano di Arzano (NA) sono confermate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi
residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar,
ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio,
fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse
all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo
individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.
Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato
allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono
esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività
finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere
professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i
mercati. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze
di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati,
per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – non
sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale,
nei limiti strettamente necessari;
e) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal centro urbano per
comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili; è in ogni caso
consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale
impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché
degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1.4, e
quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino
strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e
sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale.
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’
scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede
di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge
25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione
amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le
sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni,
principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie
(DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020,
convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione
ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di
Commercio della regione, all’ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della
Direzione Generale per la Mobilità ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi”.
DE LUCA
Fonte nota stampa