Home Attualità Battipaglia, a Natale vietata vendita di bevande in vetro

Battipaglia, a Natale vietata vendita di bevande in vetro

Festività più sicure a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese ha firmato un’ordinanza ad hoc nella quale è stata vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro su parte del territorio comunale durante l’intero periodo delle festività di Natale e Capodanno.

Nello specifico, la proibizione sarà valida dal giorno 20 dicembre sino al 6 gennaio 2024 e sarà estesa a tutto il centro cittadino e zone limitrofe, oltre ad ogni altra area interessata dalle manifestazioni celebrative. Considerata la previsione di un’ingente affluenza di avventori anche dai comuni confinanti, la motivazione che ha spinto l’amministrazione cittadina a compiere tale scelta è duplice, come si può evincere dal documento stesso. Da un lato si intende garantire la sicurezza di quanti decideranno di prendere parte agli eventi che si terrano in città, scongiurando, a tale fine, l’utilizzo improprio di bottiglie e altri contenitori di vetro come strumenti atti a ledere.

Congiuntamente, ad essere salvaguardato sarà il decoro cittadino, minacciato dal frequente abbandono di tali oggetti, col rischio ulteriore che questi si frantumino e, ancora una volta, possano rappresentare un pericolo per i cittadini, in particolare i più piccoli, dei quali, inevitabilmente, tali occasioni fanno il proprio pubblico principale. Per tali ragioni, nel periodo sopracitato sarà vietata la vendita e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie, bicchieri o altro contenitore in vetro, se non consumate all’interno dell’esercizio stesso e, al termine del consumo, opportunamente depositate e smaltite. Tale divieto si estende anche ai distributori automatici.

Rimane consentita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di plastica e carta. Agli eventuali trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura variabile da 25,00 a 500 euro. Inoltre, qualora venga accertata la reiterazione dell’illecito, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a tre giorni.